Con l’arrivo di ottobre tornano in vigore anche le misure anti-smog, in buona sostanza le ulteriori limitazioni alla circolazione dei mezzi più inquinanti. In realtà è una selva di norme che vanno a intrecciarsi con gli stop permanenti (in alcuni Comuni) e che prevedono diverse deroghe.

Durante tutto l’anno infatti sono già bloccate dal lunedì al venerdì le auto Euro 0 benzina o diesel, Euro 1 e Euro 2 benzina, metano e GPL o diesel, Euro 3 diesel ed Euro 4 diesel in orario diurno nei Comuni di fascia 1 e 2. Lo stop è invece totale e ovunque per le moto a due tempi Euro 0. Se si sale all’Euro 1 le limitazioni sono in vigore dal primo ottobre al 15 marzo in orario diurno per i giorni feriali.

Gli stop non si applicano in autostrada, su strade di interesse regionale come la tangenziale Sud di Brescia, sui tratti di collegamento tra le autostrade e la Tangenziale Sud e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche.

Torneremo poi, si spera il meno possibile, a fare i conti con le misure temporanee aggiuntive a seguito degli sforamenti. Con il superamento per oltre due giorni dei livelli di PM 10 oltre il consentito saranno attivate le misure di livello 1, con il superamento di oltre sette giorni quelle di livello 2.

I questi casi si aggiungeranno altri divieti che non riguardano solo la circolazione dei mezzi, ma ad esempio il riscaldamento domestico e l’utilizzo di caminetti e stufe.

Misure permanenti

Misure temporanee

Esclusioni e deroghe

Veicoli esclusi

Sono esclusi dal divieto di circolazione:

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli alimentati a benzina muniti di impianto, anche non esclusivo (bi fuel), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, per i soli veicoli di classe pari o spuerioriore a Euro 2;
  • **veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (FAP).
** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) e fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3). Tale condizione deve risultare da specifica annotazione sulla carta di circolazione del veicolo.
  • veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  • veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  • veicoli di pronto soccorso sanitario;
  • scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  • veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  • veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  • autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
  • veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Deroghe

Sono derogati dal fermo della circolazione i veicoli:

  • appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
  • aderenti al Progetto Move-In; (quando sono attive le misure temporanee di 1° e 2° livello la deroga non è operativa)
  • speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
  • degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti.