Da venerdì il green pass è obbligatorio per accedere a numerose attività. Un nuovo decreto che influisce molto sulla vita di tutti i giorni poiché sono numerose le realtà coinvolte, quindi non è semplice districarsi fra le varie sfaccettature e fare un pizzico in più di chiarezza non è mai un male.
In questo caso ci ha pensato Confartigianato ha dare un’utilissima dritta per quanto riguarda due realtà molto simili, ma inquadrate in modo differente. Per una serve il green pass, per l’altra no. Da un lato abbiamo parrucchieri e centri estetici, dall’altro i centri benessere.
Sono esclusi dall’obbligo di verifica del green pass i Codici Attività 96.02.02 (centri estetici), mentre sono soggetti all’obbligo di verifica dello stesso green pass tutti i centri benessere (Codice Attività 96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati (quindi anche in caso di svolgimento di un trattamento estetico, qualora vi fosse una cabina di estetica all’interno).
“Gli acconciatori non sono coinvolti dal provvedimento – la precisazione di Eugenio Massetti – Per quanto riguarda i centri estetici, considerata la sovrapponibilità di alcune attività che possono essere svolte sia nei centri estetici che nei centri benessere, si ritiene che l’unico elemento di certezza da utilizzare in caso di controlli da parte della pubblica autorità sia il codice attività”.