I titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi sono obbligati a chiedere il green pass ai clienti ma non il documento di identità. Possono però farlo solo in caso di palese falsità del documento. Il chiarimento arriva da parte del ministero dell’Interno con l’attesissima circolare trasmessa ai prefetti nella quale si ribadisce anche la necessità di intensificare i controlli delle forze dell’ordine.
Dal 6 agosto bisogna avere la certificazione verde per dimostrare di essere vaccinati almeno con la prima dose, essere guariti dal covid nei sei mesi precedenti o avere un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti per poter partecipare a una serie di attività, fra cui andare al ristorante al chiuso o assistere a spettacoli ed eventi sportivi. Il decreto firmato il 17 giugno dal presidente del Consiglio Mario Draghi inserisce infatti i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi nell’elenco dei “soggetti deputati a svolgere la verifica delle certificazioni verdi e conoscere le generalità dell’intestatario” e questo aveva provocato malumori tra i gestori dei locali pubblici.
Inizialmente, la ministra Luciana Lamorgese aveva chiarito che spetta ai gestori chiedere il green pass ma non la carta d’identità, dal momento che non sono pubblici ufficiali. Il Garante della privacy però, rispondendo a una domanda della Regione Piemonte, ha ricordato che le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del decreto del 17 giugno e quindi anche i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi.
Da qui l’ulteriore chiarimento del Viminale: i ristoratori non devono chiedere i documenti di identità ai clienti per verificare la validità del green pass. Solo in caso di “palese falsità il gestore o il titolare possono chiedere di controllare la corrispondenza dell’identità”. Tuttavia, “qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l’intestatario della medesima, la sanzione si applicherà solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente”, specifica la circolare del Ministero.