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La Loggia presenta il conto al Brescia Calcio. È scontro

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È scontro aperto fra il Brescia Calcio e la Loggia. A nulla hanno portato i tentativi di mediazione e il Comune ha notificato alla società di Massimo Cellino un conto salato da pagare pari a 776.947 euro.

Stiamo parlando, come noto da tempo, della Tasi del 2019 e degli Imu dal 2019 al 2023. Somme che il Brescia non aveva e non ha intenzione di corrispondere perché, come si legge nella dura nota del club: “Si tratta di richiesta del tutto infondata e comunque singolare”.

Le motivazioni addotte dal Brescia sono sostanzialmente due: il fatto che tali richieste vengano fatte nei confronti di Massimo Cellino mentre non sono mai state avanzate ai precedenti proprietari, e la giurisprudenza tributaria che considera lo stadio come un bene appartenente al patrimonio indisponibile dell’Amministrazione comunale e quindi escluso da tali imposte.

“La Società Brescia Calcio è pertanto costretta a rivolgersi ad ogni sede giurisdizionale compente – l’annuncio finale del club – così come, suo malgrado, ha già dovuto fare allorché il Comune di Brescia ha preteso di addebitarle il costo dei servizi espletati dal personale della Polizia Locale durante le gare casalinghe”.

Altra somma che, secondo il Brescia, non era dovuta poiché si trattava di un servizio di ordine pubblico disposto dalla Questura.

Il testo completo

Questo, per completezza, il testo completo del comunicato stampa diramato dal Brescia Calcio:

“La Società Brescia Calcio comunica che, nonostante un folto contraddittorio con il Comune di Brescia, in data odierna le sono stati notificati avvisi di accertamento per TASI 2019 e per IMU (in questo caso con riferimento alle annualità dal 2019 al 2023) per un ammontare di € 776.947.

Si tratta di richiesta del tutto infondata e comunque singolare perché, come già rappresentato al Comune nel corso del procedimento:

– non si comprende come mai una tale richiesta (che dovrebbe trovare fondamento in una disposizione che esiste fin dal 2011, cfr. art. 9, comma 1, del d.lgs. 23 del 2011) venga avanzata soltanto oggi nei confronti dell’attuale proprietà senza che mai, prima dell’acquisto del 2017 ad opera del Presidente Cellino (e cioè nel periodo 2011-2017), identica richiesta fosse mai stata formalizzata verso i precedenti proprietari;

– pacifica è la giurisprudenza tributaria circa la non debenza del tributo allorché si tratti di bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune e nessuno potrà dubitare che uno stadio sia un bene appartenente al patrimonio indisponibile dell’Amministrazione comunale (TAR Campania, Napoli, Sez. II, sentenza 14 settembre 2022, n. 5703).

La Società Brescia Calcio è pertanto costretta a rivolgersi ad ogni sede giurisdizionale compente così come, suo malgrado, ha già dovuto fare allorché il Comune di Brescia ha preteso di addebitarle il costo dei servizi espletati dal personale della Polizia Locale durante le gare casalinghe nonostante che tali servizi fossero stati disposti dal Gruppo Operativo Sicurezza della Questura di Brescia ai sensi dell’art 37 DPR 782/85 e nonostante che questi fossero lì stati espressamente qualificati servizi di ordine pubblico”.

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