Entrata in vigore nel 1948, la Costituzione italiana pensata e varata dall’Assemblea Costituente, traccia in maniera molto dettagliata il perimetro dei poteri attribuiti al capo dello Stato. Oggi come allora, alla figura del Presidente della Repubblica è dedicato il Titolo II della carta costituzionale, ed in particolare è l’articolo 87 a delineare i poteri e le funzioni del Capo dello Stato.
Innanzitutto, come previsto dai padri costituenti, il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale. Partendo da questo presupposto egli può: inviare messaggi alle Camere, indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo, promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti, indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione, nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accanto a queste funzioni, il Presidente eletto accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, autorizzazione delle Camere; ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere; presiede il Consiglio superiore della magistratura; può concedere grazia e commutare le pene; ed infine conferisce le onorificenze della Repubblica.
E’ invece l’articolo 88 della Costituzione a stabilire che il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Allo stesso modo non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Per quel che riguarda le modalità di elezione, queste sono stabilite dall’articolo 83 della Costituzione, che prevede che il Presidente della Repubblica venga eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
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